DIRITTO CAMERALE PER IL 2012

 

 

Confermati gli importi del 2011

 

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota n. 255658 del 27/12/11, ha stabilito gli importi del diritto annuale 2012, confermando gli stessi importi del 2011, a carico delle imprese iscritte o annotate al Registro delle Imprese della Camera di Commercio IAA, come stabilito dall’art. 18 della L. n. 580 del 29/12/1993.

 

Sono obbligati al pagamento del diritto annuale tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro Imprese al 1° gennaio 2012, anche se poste in liquidazione: in misura fissa per le imprese individuali e i soggetti iscritti nel Rea, mentre gli altri soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale commisurato al fatturato dell’esercizio precedente. Per i soggetti interessati dalle innovazioni normative, l’emanando decreto ha individuato un regime transitorio.

 

Soggetti obbligati

L’ammontare dei diritti camerali dovuti per l’anno 2012 da ciascuna impresa varia a seconda che si tratti di impresa iscritta nella sezione speciale o nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese.

Sono confermate le misure transitorie, adottate dal 2011, che vedono obbligati al versamento del diritto annuale tutti i soggetti iscritti nel REA come le associazioni, fondazioni, comitati che versano per il 2012 il diritto nella misura di € 30.

In particolare sono obbligate:

§          imprese individuali iscritte o annotate nella sezione ordinaria e speciale;

§          società semplici agricole;

§          società semplici non agricole;

§          società cooperative e consorzi;

§          enti economici pubblici e privati;

§          aziende speciali e consorzi previsti dalla L. n. 267/00;

§          Geie- gruppo europeo di interesse economico;

§          società di persone (Snc, Sas);

§          società tra avvocati D.Lgs. n. 96/01;

§          imprese estere con unità locali in Italia;

§          Srl (anche unipersonale), Spa e società in accomandita per azioni;

§          società consortili a responsabilità limitata per azioni.

 

Soggetti esclusi

Il diritto annuale NON è dovuto per:

û le imprese dichiarate fallite o messe in liquidazione coatta amministrativa nel 2011 (salvo nel caso di esercizio provvisorio dell’attività);

û le società che si sono iscritte dopo il 1° gennaio 2012, in quanto hanno già versato il diritto al momento dell’iscrizione (vedi oltre);

û le imprese individuali che hanno cessato l’attività nel 2011, purché la domanda di cancellazione sia stata presentata entro il 30 gennaio 2012;

û le società che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione nel 2011, purché la domanda di cancellazione sia stata presentata entro il 30 gennaio 2012;

û le società cooperative che ricadono nell’ipotesi di cui all'articolo 2544 c.c. se il provvedimento di scioglimento è stato assunto nel 2011. E’ invece dovuto per le società in liquidazione.

 

Imprese iscritte nella sezione speciale

Il diritto annuale è dovuto in misura fissa per:

·        gli imprenditori agricoli ex art. 2135 c.c.;

·        i piccoli imprenditori ex art. 2083 c.c. (si tratta di coloro che esercitano un’attività per la quale il lavoro prestato è preponderante rispetto al capitale investito);

·        le società semplici ex art. 2251 c.c.;

·        le persone fisiche, le società e i consorzi iscritti negli albi delle Imprese Artigiane;

·        le ditte individuali, anche se iscritte nella sezione ordinaria, versano il diritto annuale in misura fissa.

 

Tipologia di imprese iscritte nella sezione speciale

Importo

Piccoli imprenditori, imprese agricole e imprese artigiane

€   88

(€  88 nel ’11)

Società semplici agricole

€  100

(€  88 nel ’11)

Società semplici non agricole

€  200

(€ 200 nel ’11)

Società iscritte nella sezione speciale (es. tra professionisti)

€  200

(€ 200 nel ’11)

Soggetti iscritti solo al REA (enti, associazioni, fondazioni)

€   30

(€  30 nel ’11)

 

Imprese iscritte nella sezione ordinaria

Le imprese iscritte nella sezione ordinaria:

·        alcune imprese individuali (che versano il diritto nella misura fissa di € 200);

·        tutte le società (escluse quelle semplici);

·        i consorzi ed enti economici pubblici e privati;

·        Geie – gruppi europei di interesse economico;

corrispondono il diritto annuale in misura proporzionale al loro fatturato dell’esercizio precedente (anno 2011), per scaglioni, secondo la seguente tabella:

 

da euro

a euro

Misura fissa e aliquote

0,00

100.000,00

fisso €  200

(€  200 nel ‘11)

oltre 100.000,00

250.000,00

0,015 %

oltre 250.000,00

500.000,00

0,013 %

oltre 500.000,00

1.000.000,00

0,010 %

oltre 1.000.000,00

10.000.000,00

0,009 %

oltre 10.000.000,00

35.000.000,00

0,005 %

oltre 35.000.000,00

50.000.000,00

0,003 %

oltre 50.000.000,00

 

0,0001 %

(fino a max di 40.000 euro)

 

Unità locali

Le imprese che svolgono l’attività anche in unità locali dovranno versare il diritto, oltre che per la propria sede, anche per ogni unità locale, a favore della CCIAA competente in base alla provincia in cui ha sede l’unità locale, secondo il seguente schema:

Imprese italiane

20% di quanto dovuto per la sede, arrotondato all’unità di euro, fino ad un massimo di € 200 per unità  (€  200 nel ’11)

Imprese con sede principale all’estero

€  110  (€  110 nel ’11)

Di società semplici agricole

€  20  (€  20 nel ’11)

Di società semplici NON agricole

€  40  (€  40 nel ’11)

Di società tra professionisti

€  40  (€  40 nel ’11)

 

Termini di versamento

Il versamento deve essere effettuato in un’unica soluzione entro la scadenza del primo acconto delle imposte sui redditi (18 giugno per la maggior parte dei contribuenti), oppure entro il 18 luglio con la maggiorazione dello 0,40% senza arrotondamento, utilizzando il modello di pagamento unificato F24.

Per le società di capitali e le cooperative che approvano il bilancio dopo il mese di aprile, la scadenza slitta al 16 del mese successivo all’approvazione del bilancio.

Con la nota n. 19230 del 3 marzo 2009 il Ministero dello Sviluppo Economico al fine di rendere omogenei i criteri di calcolo ha individuato un nuovo criterio di arrotondamento che si basa su un unico arrotondamento finale, mentre nei calcoli intermedi per la sede e per le eventuali unità locali dovranno essere mantenuti cinque decimali.

L’importo finale da versare alla Camera di Commercio va comunque espresso in unità di euro (per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto, se inferiore a detto limite)

 

 

14/05/2012

 

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